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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26292 del 18/10/2018 (Rv. 651302 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | - Contributo per le imprese artigiane della Unione europea – Concessione - Affitto dell’azienda – Violazione del vincolo di destinazione - Revoca del contributo – Legittimità – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651302-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE

In tema di contributi comunitari per gli investimenti delle imprese artigiane, la concessione in affitto dell'azienda da parte del soggetto sovvenzionato integra una violazione del vincolo di destinazione ed è suscettibile di comportare la revoca del contributo, posto che, a tenore dell'art. 30, comma 4, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, rileva legittimamente a tal fine ogni modificazione dei poteri di esercizio e godimento che competono al titolare del diritto di proprietà e che ne conformano, in concreto, il contenuto, ciò anche nell'ottica di evitare che i fondi pubblici possano essere destinati ad operazioni speculative, finendo per essere "patrimonializzati", in vista di cessioni anche temporanee dell'attività di impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto mediante il quale il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sul presupposto, ritenuto erroneo, che la concessione in affitto a terzi, da parte della società poi fallita, non configurasse un "cambiamento della natura della proprietà" tale da giustificare la revoca del contributo accordatole).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 21/06/1999 num. 1260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)