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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4336 del 19/03/2012 (Rv. 622075 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Contributo comunitario di cui alla legge regionale Lazio n. 51 del 1987 - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Necessità - Natura costitutiva - Conseguenze - Attestazione amministrativa della retroattività degli effetti - Irrilevanza - Revoca del contributo già concesso - Legittimità.
Stato
decisa il 2012-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622075-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE

In tema di contributi comunitari per gli investimenti delle imprese artigiane, di cui alla legge della Regione Lazio 7 settembre 1987, n. 51, la iscrizione all'albo di dette imprese, da provare mediante la produzione del relativo certificato, è condizione costitutiva per la concessione anche del contributo; pertanto, è legittima la revoca del contributo concesso ove la notificazione della Commissione provinciale per l'artigianato, abbia retrodatato gli effetti dell'iscrizione, contrastando tale atto amministrativo con l'art. 5, comma 4, della legge quadro sulle imprese artigiane n. 443 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5 com. 5, Legge Reg. Lazio 07/09/1987 num. 51 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)