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Sez. 2, Sentenza n. 1497 del 26/02/1983 (Rv. 426327 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE - AUTOMATICA RIPRESA DI EFFICACIA DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426327-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE - AUTOMATICA RIPRESA DI EFFICACIA DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*

Allorché la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo sia stata non già sospesa, ma revocata dal giudice dell'opposizione, essa non ritrova efficacia ipso iure con la sentenza di rigetto dell'opposizione, ma occorre che questa sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, dovendo il primo comma dell'art. 653 cod. proc. civ. essere interpretato nel senso che la clausola di provvisoria esecuzione non è necessaria solamente nel caso in cui il decreto sia tuttora esecutivo al momento in cui sopravviene la sentenza e non anche quando la provvisoria esecuzione sia stata revocata nel corso del giudizio, a meno che tale provvedimento non risulti a sua volta revocato dalla sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)