Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 09/03/1995 (Rv. 491029 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE | Revoca della provvisoria esecuzione - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Automatica ripresa di efficacia della clausola di provvisoria esecuzione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE
Qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 cod. proc. civ. sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l'opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione ed il ripristino della clausola "de qua", dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, con la conseguenza che il decreto per costituire valido titolo esecutivo deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., ove l'esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 653 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)