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Sez. 3, Sentenza n. 19811 del 26/01/2006 Ud. (dep. 09/06/2006) Rv. 234316 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Stato di necessità - Operatività - Condizioni e limiti - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234316-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, l'operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva non va esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio, ma impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)