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Sez. 3, Sentenza n. 11030 del 01/10/1997 Ud. (dep. 02/12/1997) Rv. 209047 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Stato di necessità - Operatività - Limiti - Ragioni - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209047-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di operatività dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) con riferimento al reato di costruzione abusiva - premesso che per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali, ivi compreso quello all'abitazione - va tuttavia affermato che la scriminante non opera quando il pericolo di restare senza abitazione è evitabile, e cioè quando esiste la possibilità di soddisfare la necessità attraverso i meccanismi del mercato o dello stato sociale. (Ha inoltre precisato la Corte che comunque occorre che il fatto commesso sia proporzionale al pericolo, e che l'imputato che invoca la causa di giustificazione ha l'onere di allegare tutti gli elementi concreti che configurano la sussistenza della scriminante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)