Sez. 1, Sentenza n. 3171 del 27/04/1988 (Rv. 458642 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ECCEZIONI OPPONIBILI DALL'ASSICURATORE ALLO ASSICURATO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ECCEZIONI OPPONIBILI DALL'ASSICURATORE ALLO ASSICURATO.*
Nell'Assicurazione "per conto di chi spetta", al pari della Assicurazione "per conto altrui", sono opponibili all'assicurato, da parte dell'assicuratore, le eccezioni che questo avrebbe potuto opporre al contraente dell'Assicurazione (art. 1891 comma terzo cod. civ.), nonché l'oggetto del contratto, come la delimitazione del rischio assicurato convenuta dall'assicuratore e dal contraente l'Assicurazione, senza che possano assumere alcuna Rilevanza eventuali altri rapporti tra detto contraente ed il beneficiario della polizza. (V 1205/75, mass n 374644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)