Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 04/04/1975 (Rv. 374644 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO - DISCIPLINA - ECCEZIONI OPPONIBILI - CLAUSOLA DI DEROGA DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - OPPONIBILITA AL BENEFICIARIO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO - DISCIPLINA - ECCEZIONI OPPONIBILI - CLAUSOLA DI DEROGA DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - OPPONIBILITA AL BENEFICIARIO.*
Poiche i contratti di Assicurazione contro gli infortuni rientrano nello schema dell'Assicurazione sulla vita, a tali contratti, ove siano stati stimolati per conto altrui, sono applicabili sia l'art 1920 cod civ, secondo cui, per effetto dell'Assicurazione sulla vita a favore del terzo, quest'ultimo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione, sia l'art 1891 cod civ, che, regolando, in via generale, l'Assicurazione per conto altrui, stabilisce la opponibilita all'assicurato delle eccezioni che possono essere opposte al contraente, in dipendenza del contratto. Ne consegue, pertanto, in virtu di tali norme, che il diritto acquistato dal terzo beneficiario di un contratto di Assicurazione contro gli infortuni, pur essendo autonomo e, cioe, direttamente azionabile contro il promittente, resta delimitato, in ordine al suo contenuto, alla sua estensione ed alle modalita di Esercizio a quanto stabilito nelle clausole del contratto di Assicurazione e che, pertanto, allo stesso beneficiario e opponibile l'eventuale patto derogatorio della Competenza territoriale eventualmente contenuta in questo contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)