Sez. 1, Sentenza n. 6168 del 19/06/1990 (Rv. 467840 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora la commissione tributaria di secondo grado rimetta le parti davanti a quella di primo grado, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve escludersi che quest'ultima possa richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza ex art. 45 cod. proc. civ., al fine di contestare detta rimessione, atteso che il conflitto non verte in tema di Competenza per materia o territoriale inderogabile, ma è analogo a quello che venga sollevato, in Sede di contenzioso ordinario, dal giudice di primo grado, quando il giudice d'appello gli abbia rimesso la causa fuori delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., (le quali sono tassativamente, al pari di quelle contemplate dal citato art. 24). (Conf 6321/86, mass n 448345).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)