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Sez. 3, Sentenza n. 5996 del 13/10/1986 (Rv. 448345 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PREVIA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - APPLICABILITÀ ALLA CHIAMATA IN GARANZIA DI UN ALTRO DANNEGGIANTE AD OPERA DEL DANNEGGIANTE CONVENUTO IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448345-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PREVIA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - APPLICABILITÀ ALLA CHIAMATA IN GARANZIA DI UN ALTRO DANNEGGIANTE AD OPERA DEL DANNEGGIANTE CONVENUTO IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

L'art. 22 della legge n. 990 del 1969 per il quale l'Azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante - trova applicazione soltanto per l'Azione risarcitoria del danneggiato e non anche per la diversa ipotesi in cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata (in garanzia impropria) dell'altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione solidale, stabilita dall'art. 2055 cod. civ. (Conf 5626/82, mass n 423395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)