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Sez. L, Sentenza n. 3272 del 30/05/1985 (Rv. 440933 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESTAZIONE EROGATA CON CONTINUATIVITÀ - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - PRESTAZIONI COSTITUITE DAL SERVIZIO MENSA - MANCANZA DI UN'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DELLA MENSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440933-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESTAZIONE EROGATA CON CONTINUATIVITÀ - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - PRESTAZIONI COSTITUITE DAL SERVIZIO MENSA - MANCANZA DI UN'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DELLA MENSA - IRRILEVANZA.*

La circostanza che una determinata prestazione sia stata dal datore di lavoro erogata in modo continuativo fa presumere la obbligatorietà della prestazione stessa, e quindi il suo carattere retributivo ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione assicurativa ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, essendo irrilevante, ove la prestazione suddetta sia costituita da un servizio di mensa aziendale, la mancata corresponsione di un'indennità sostitutiva ai lavoratori non fruenti (per qualsiasi motivo) della mensa. (V 1274/84, mass n 433413; (V 1016/84, mass n 433186).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)