Sez. 3, Sentenza n. 5008 del 08/03/2005 (Rv. 579748 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debito di risarcimento del danno - Liquidazione in sentenza - Effetti - Trasformazione in debito di valuta - Conseguenze - Interessi e maggior danno successivo - Configurabilità - Anche in caso di danno liquidato dal Giudice penale.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, e pertanto solo da tale momento restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ. per le obbligazioni di valuta, con la conseguenza che con decorrenza da tale momento vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi nonchè il risarcimento del danno per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro rappresentante l'equivalente del bene perduto o danneggiato, qualora sia fornita, anche con presunzioni semplici, la prova del danno subito. Pertanto la sentenza che nel processo penale liquidi il danno a favore della P.C. senza interessi e maggior danno in quanto non richiesti sino alla pubblicazione della sentenza medesima, non preclude al danneggiato la possibilità di conseguire in sede civile, sul credito di valuta scaturito dalla liquidazione, per il periodo successivo ad essa, quanto stabilito dal disposto dell'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)