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Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011 (Rv. 617677 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Obbligazione di valore - Liquidazione con sentenza definitiva - Conversione in debito di valuta - Conseguenze - Ritardo nell'esecuzione del giudicato - Rivalutazione monetaria del credito liquidato in sentenza - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617677-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)