Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto
Testo vigente
Art. 7
1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto ne' di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
2. Non puo' essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.
Art. 8
1. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.
2. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.
Art. 9
1. La deliberazione di cui all'art. 8 e' notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne e' data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.
Art. 10
1. Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.
2. Entro il medesimo termine puo' ricorrere anche il procuratore del Re presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 11
1. L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovra' essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.
Art. 12
1. La deliberazione e' presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.
2. Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.
3. Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sara' provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.
Art. 13
1. Contro le deliberazioni dell'assemblea e' ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
Art. 15
1. Adempiono alle mansioni di segreteria della Commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonche' funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.
Art. 16
1. La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale e' proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.
2. La impugnazione e' trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non puo' essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.
Art. 17
1. Contro la deliberazione della Commissione centrale non e' dato alcun mezzo di impugnazione ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.
Art. 18
1. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.
2. L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalita' per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'ordine.
3. I Consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.
Art. 19
1. La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 20
1. La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, e' pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.
Art. 21
1. Nel caso di cancellazione, sara' data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facolta' di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformita' dei precedenti articoli 10, 13 e 16.
2. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato puo' fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potra' presentare ricorso in conformita' dei suindicati articoli 10, 13 e 16.
Art. 22
1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvedera' alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformita' dei precedenti articoli 10, 13 e 16.
Art. 23
1. L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine e' inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sara' pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonche' alla Commissione centrale ed agli altri Consigli dell'ordine.
2. Potra' inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputera' opportuno, e, dietro pagamento, dovra' esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
3. Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Art. 24
1. Non si puo' far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.
2. Chi si trova iscritto nell'ordine di una Provincia, puo' chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante e' in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.
18.
3. Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne dara' avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.
Art. 25
1. Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
2. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.
Capo II. Dell'ordine e del Consiglio dell'ordine.
Sezione I. Dell'ordine
Art. 26
1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale e' indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterra' l'ordine del giorno dell'adunanza.
2. La validita' delle adunanze, e' data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potra' aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sara' legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 27
1. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.8
2. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.
3. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.
4. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.
5. Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate nell'articolo precedente.