Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011 (Rv. 620271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo o intimato con unico atto ed una pluralità di lavoratori - Natura - Impugnazione - Costituzione di un litisconsorzio processuale o facoltativo - Sussistenza - Natura - Pluralità di negozi - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt'al più, un'ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., caratterizzata dall'autonomia delle singole cause.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)