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Sez. L, Sentenza n. 1784 del 13/02/1992 (Rv. 475705 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Licenziamento collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori - Natura - Impugnazione con il medesimo atto giudiziale da parte di ciascuno di essi - Effetti - Costituzione di un litisconsorzio facoltativo o processuale - Conseguenze - Difetto di valida procura relativamente ad uno dei lavoratori - Effetti nei confronti degli altri - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475705-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere

Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato, con unico atto, ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati; pertanto, allorché ciascuno di costoro impugni, con il medesimo atto giudiziale, il recesso intimatogli, si realizza, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo o processuale, che è caratterizzata dall'autonomia delle singole cause, ancorché istruite e trattate congiuntamente, e dall'indipendenza della posizione processuale dei singoli litisconsorti, senza che le vicende processuali di una di esse, ed in particolare il vizio determinato dal difetto di valida procura, possano comunicarsi alle altre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)