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Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 13/03/1978 (Rv. 390585 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DI FALSO DAVANTI AL TRIBUNALE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390585-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DI FALSO DAVANTI AL TRIBUNALE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO.*

I giudici di appello, dinanzi ai quali sia stata proposta una querela di falso, per emettere i provvedimenti di cui all'art 355 cod proc civ in ordine alla sospensione del giudizio in corso e alla fissazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale, non possono compiere alcuna valutazione sulla Rilevanza della falsita - cosi come e stata formulata nella querela - e delle prove indicate in relazione allo accertamento dell'autenticita del documento, ma debbono limitarsi ad accertare unicamente la sussistenza dei presupposti necessari per iniziare il giudizio di falso, e cioe se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art 221 cod proc civ e se il documento impugnato sia rilevante per la decisione della causa. (Conf 2280/68, mass n 334557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)