Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 05/07/1968 (Rv. 334557 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - OBBLIGHI DELLA CORTE D'APPELLO IN CASO DI PROPOSIZIONE D'UNA QUERELA DI FALSO IN VIA INCIDENTALE - CONTENUTO DELLA QUERELA- OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE PROVE E DEGLI ELEMENTI DELLA FALSITA - OSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO - DEVOLUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - OBBLIGHI DELLA CORTE D'APPELLO IN CASO DI PROPOSIZIONE D'UNA QUERELA DI FALSO IN VIA INCIDENTALE - CONTENUTO DELLA QUERELA- OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE PROVE E DEGLI ELEMENTI DELLA FALSITA - OSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO - DEVOLUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO.*
La Corte di appello, davanti alla quale sia proposta una querela di falso in via incidentale, deve compiere un'indagine preliminare (iudicium rescindens) rivolta ad accertare se sussistono i presupposti per un giudizio di falso (iudicium rescissorium), e cioe, a) se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod.proc.civ. b) se il documento impugnato di falso sia rilevante per la decisione della causa. Solo se questa duplice indagine abbia esito positivo, con l'accertamento dell'esistenza di entrambi i presupposti, deve, a norma dell'art. 355 cod.proc.civ., sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al tribunale, in modo che il giudizio rescissorio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Poiche l'art. 221 cod. proc.civ. prescrive che la querela di falso deve contenere, a pena di nullita, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita, rientra nei poteri della Corte di appello accertare, ai fini dell'ammissibilita della querela, se tale prescrizione sia stata osservata. (Conf. 325-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)