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Sez. 1, Sentenza n. 7064 del 07/07/1999 (Rv. 528403 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Necessità - Mera conoscibilità astratta dello stato di insolvenza - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza desunta da elementi presuntivi - Ammissibilità - Limiti - Pluralità di protesti cambiari - Efficacia di presunzioni semplici di conoscenza.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528403-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, quali i protesti cambiari (attesane la natura di "anomalia" rispetto all'ordinario adempimento dei debiti d'impresa), purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici (e non assolute, o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva attribuito il valore di prova per presunzione all'incontestata esistenza della pubblicazione di più protesti ed alla necessaria conoscenza che ne doveva avere la società imprenditrice chiamata in revocatoria; peraltro, il giudice di merito aveva desunto la "scientia decoctionis" dalla fatto che la stessa società aveva ricevuto due assegni a vuoto della ditta poi fallita, sicché la conoscenza da parte della prima dell'insolvibilità della seconda poteva dirsi accertata in via diretta e non presuntiva).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)