Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 28/08/2004 (Rv. 576328 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Convenuto in revocatoria - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67 legge fallimentare - Prova contraria - Contenuto - Prova dell'assenza di circostanze evidenzianti l'insolvenza - Insufficienza - Positiva dimostrazione di fatti idonei a far ritenere secondo criteri di ordinaria diligenza una situazione di normalità nell'esercizio dell'impresa - Necessità - Prova relativa alla presenza o all'assenza a carico dell'imprenditore di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali - Rilevanza - Limiti - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67 della legge fallimentare, così come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza ai fini della prova positiva della "scientia decotionis", così la certezza della esclusione di quest'ultima non può essere affidata esclusivamente all'assenza di tali elementi, che, pur essendo indizi rivelatori di insolvenza, non ne costituiscono tuttavia gli unici sintomi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)