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Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006 (Rv. 591710 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Per i danni arrecati a terzi - Culpa in eligendo - Sussistenza - Condizioni - Criterio di scelta del migliore prezzo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591710-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE

In tema di appalto, sussiste responsabilità del committente per i danni patiti dai terzi, qualora risultino presenti gli estremi della "culpa in eligendo", il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. Al fine di provare tale circostanza non è sufficiente che la scelta dell'impresa sia stata effettuata sulla base del mero preventivo e quindi del miglior prezzo, trattandosi di regola generale seguìta anche dalle amministrazioni pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)