Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006 (Rv. 591710 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Per i danni arrecati a terzi - Culpa in eligendo - Sussistenza - Condizioni - Criterio di scelta del migliore prezzo - Rilevanza - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
In tema di appalto, sussiste responsabilità del committente per i danni patiti dai terzi, qualora risultino presenti gli estremi della "culpa in eligendo", il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. Al fine di provare tale circostanza non è sufficiente che la scelta dell'impresa sia stata effettuata sulla base del mero preventivo e quindi del miglior prezzo, trattandosi di regola generale seguìta anche dalle amministrazioni pubbliche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)