Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008 (Rv. 603248 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Danni causati a terzi dall'appaltatore - Responsabilità concorrente del committente - Presupposti - "Culpa in eligendo" del committente o esecuzione di sue direttive inderogabili - Necessità - Relativo accertamento - Attribuzione al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L'accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. (Nella specie l'appaltatore, mentre eseguiva lavori di rifacimento di una conduttura idrica, aveva eseguito uno scavo invalicabile, dividendo così in due parti non comunicanti il fondo attraversato dalla conduttura. La S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso nella specie una responsabilità del committente, sia perché il tracciato della conduttura era preesistente e non ascrivibile a scelta di quest'ultimo, sia perché la mancata adozione di accorgimenti per consentire lo scavalco dello scavo era frutto di una scelta organizzativa dell'appaltatore, e non di una direttiva del committente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)