Sez. 1, Sentenza n. 1207 del 23/02/1979 (Rv. 397426 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DI ELEMENTI DI FATTO CONNESSI CON LO ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO - LEGITTIMITA - EFFETTI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DI ELEMENTI DI FATTO CONNESSI CON LO ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO - LEGITTIMITA - EFFETTI.*
Nell'espletamento del mandato ricevuto il consulente tecnico ha facolta di accertare, anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente connessi con l'assolvimento dell'incarico e tali accertamenti, quando ne siano indicate le fonti, si che ne sia consentito il controllo della controparte, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice. (V 776/75, mass n 374140; (Conf 107/75, mass n 373273).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)