Sez. 1, Sentenza n. 107 del 13/01/1975 (Rv. 373273 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALORE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALORE.*
Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, puo chiedere informazioni a terzi, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e tali informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo alla controparte, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice. (V 2908/74, mass n 371348; 2892/73, mass n 366506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)