Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 24/03/1981 (Rv. 412370 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA - MANCANZA DI QUALITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA - MANCANZA DI QUALITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La disposizione del primo comma dell'art 2922 cod civ - per la quale nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa - non e applicabile per il caso di Mancanza di qualita della cosa stessa che - avendo inciso in maniera determinante nella formazione del consenso dell'acquirente - si risolve in un vizio del contratto, idoneo a determinarne l'annullamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2922
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)