Sez. 6, Sentenza n. 13828 del 16/01/2019 Cc. (dep. 29/03/2019) Rv. 275370 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Sequestro disposto in via d’urgenza dal Presidente della Corte d’appello – Impugnabilità innanzi alla Corte di cassazione – Esclusione – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di misure di prevenzione, il decreto di sequestro finalizzato alla confisca adottato dal Presidente della Corte d'appello ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 159, ha natura interinale in quanto sottoposto alla convalida del collegio e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 22, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)