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Sez. 2, Ordinanza n. 4729 del 16/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272084 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di beni - Legge n.161 del 2017 - Provvedimenti impugnabili - Rigetto istanza revoca di sequestro - Appellabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272084-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs.6 settembre 2011 n. 159 ex art. 6 della legge 17 ottobre 2017 n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, non essendo previsto tra i provvedimenti appellabili, è inoppugnabile e l'unico rimedio contro il relativo decreto è l'opposizione, da proporre con la forma dell'incidente di esecuzione, sicchè il ricorso per cassazione erroneamente proposto va convertito ex art. 568 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)