diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3039 del 17/05/1982 (Rv. 420969 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PROPOSTA DA UNO DEI SOCI DI UNA SOCIETÀ DI FATTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PROPOSTA DA UN ALTRO SOCIO - AMMISSIBILITÀ - NON AMPLIAMENTO DELLO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA FISSATO CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420969-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PROPOSTA DA UNO DEI SOCI DI UNA SOCIETÀ DI FATTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PROPOSTA DA UN ALTRO SOCIO - AMMISSIBILITÀ - NON AMPLIAMENTO DELLO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA FISSATO CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - NECESSITÀ.*

Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario fra più soccombenti, data l'esigenza della formazione unitaria del giudicato in uno stesso momento nei confronti di tutte le parti interessate, l'impugnazione è possibile fino a quando a favore di uno dei litisconsorti sia ancora aperto il termine, a lui proprio, per proporre impugnazione, sicché l'impugnazione tempestivamente proposta da alcuni dei litisconsorti ha l'effetto di rimettere in termini anche gli altri, con la conseguente ammissibilità delle impugnazioni proposte tardivamente da questi ultimi avverso lo stesso capo della decisione investito dalla impugnazione principale o contro capi connessi o dipendenti. Pertanto, poiché la società di fatto di due soci di cui è stato dichiarato il fallimento non può che esistere o non esistere nei confronti di entrambi, l'impugnazione principale proposta da uno dei soci avverso tale sentenza dà anche all'altro socio la possibilità di proporre impugnazione incidentale anche se per lui è decorso il termine ordinario di impugnazione, non solo nella ipotesi in cui quest'ultimo sia stato chiamato ad integrare il contraddittorio ex artt. 331 e 334 cod. proc. civ., ma anche qualora la parte medesima, anticipando il provvedimento ordinatorio del giudice, si costituisce spontaneamente in giudizio proponendo impugnazione adesiva, che non ampli l'oggetto della contestazione fissato con l'impugnazione principale. (Conf 1940/81, mass n 412635 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)