Sez. L, Sentenza n. 1574 del 15/02/1991 (Rv. 470937 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazioni dell'impugnazioni - In cause inscindibili | Incidentali - Tardive - Litisconsorzio fra più soccombenti - Impugnazione - Tempestiva di uno di essi - Rimessione in termini degli altri - Impugnazioni tardive di questi ultimi - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazioni dell'impugnazioni - In cause inscindibili
Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario fra più soccombenti, data l'esigenza della formazione unitaria del giudicato in uno stesso momento nei confronti di tutte le parti interessate, l'impugnazione è possibile fino a quando a favore di uno dei litisconsorti sia ancora aperto il termine, a lui proprio, per proporre impugnazione, sicché l'impugnazione tempestivamente proposta da alcuni litisconsorti ha l'effetto di rimettere in termini anche gli altri, con la conseguente ammissibilità delle impugnazioni proposte tardivamente da questi ultimi avverso lo stesso capo della decisione investito dall'impugnazione principale o contro capi connessi o dipendenti. Conf 3039/82, mass n 420969, sulla prima parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)