Sez. 3 - , Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018 (Rv. 651945 - 02)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedi previsti dall’art. 35 ter l. n. 354 del 1975 - Presupposti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio previsto dall'art. 35 ter, comma 1, l. n. 354 del 1975, secondo cui il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio, presuppone che l'interessato versi in condizione di restrizione in carcere e che questa abbia una durata tale da consentire l'eventuale decurtazione nella misura richiesta, mentre in tutti i casi in cui lo stato di carcerazione sia cessato, l'interessato può agire in sede civile, al fine di ottenere la provvidenza di natura indennitaria prevista dall'art.35 ter, comma 3, stessa legge. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata dedotta l'erronea applicazione del terzo comma del citato art. 35 ter con riferimento ad una ipotesi di detenzione domiciliare).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge del 1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST., Legge del 1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)