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Sez. 1, Sentenza n. 10987 del 10/06/2004 (Rv. 573506 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Fallimento revocato - Richiesta del curatore di liquidazione del compenso a carico del creditore istante o del fallito - Decreto di rigetto del tribunale senza previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573506-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Il decreto del tribunale fallimentare che, con riguardo a fallimento revocato, provvedendo sull'istanza del curatore di liquidare il suo compenso ponendolo a carico del creditore che aveva richiesto il fallimento ovvero a carico del fallito, respinga l'istanza senza curare che sia instaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti contro cui la domanda è rivolta, va cassato con rinvio perché il tribunale pronunci sulla domanda nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)