Sez. 1, Sentenza n. 18241 del 15/09/2005 (Rv. 583072 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Fallimento revocato - Richiesta del curatore di liquidazione del compenso nei confronti dell'amministrazione dello Stato - Mancata individuazione del soggetto obbligato al pagamento - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Nella ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, in assenza di estremi di responsabilità a carico del creditore istante, a seguito della soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e del fondo speciale per il compenso ai curatori fallimentari, nonché della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge fall. -nella parte in cui, nel caso di revoca del fallimento, poneva a carico di chi l'aveva subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza avervi dato causa, le spese di procedura e il compenso del curatore (Corte cost. n. 46 del 1975- norma quest'ultima abrogata dall'art. 229 del d.P.R. n. 115 del 2002, a far data dall'1 luglio 2002), il curatore che, in siffatta ipotesi, chieda la liquidazione del compenso ha l'onere di individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura (Nella specie il curatore fallimentare aveva proposto ricorso, ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale fallimentare, che aveva rigettato la domanda di liquidazione del compenso; la S.C., in applicazione del succitato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il ricorrente aveva indicato nell'Amministrazione dello Stato l'obbligato al pagamento, senza individuare il soggetto tenuto al pagamento del compenso, con conseguente radicale carenza dell'instaurazione del rapporto processuale, preclusiva dell'integrazione del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/08/1946 num. 153, Legge 30/07/1930 num. 995 art. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)