Sez. L, Sentenza n. 11350 del 17/11/1993 (Rv. 484365 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Per il rimborso dell'ammontare più elevato delle prestazioni corrisposte in corso di causa, rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado - Proposizione dell'appello incidentale - Necessità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Il credito dell'I.N.A.I.L. per il rimborso dell'ammontare più elevato delle prestazioni corrisposte all'infortunato in corso di causa è credito di valore e non di valuta, sicché per ottenere nei confronti del terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo il relativo recupero rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado, non è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente la sua tempestiva deduzione dinanzi al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)