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Sez. L, Sentenza n. 3738 del 29/03/1995 (Rv. 491504 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Credito azionato - Natura - Credito di valore - Conseguenze - Capitalizzazione della rendita intervenuta nel corso del giudizio - Effetti.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491504-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Il credito dell'I.N.A.I.L. (nei confronti del terzo autore del danno ovvero nei confronti del datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo), per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'Istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi o dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; ne consegue che, se per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione della rendita, intervenuta nel corso del giudizio, l'importo originariamente richiesto subisca un aumento, la maggior somma risultante non è che la valutazione della passività effettuata secondo i parametri attuali i quali, trovando la loro fonte normativa in atti ufficiali dello Stato, esigono da parte del giudice una mera verifica esteriore ed un controllo aritmetico, con l'ulteriore conseguenza che, per ottenere l'aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado, non è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente la sua tempestiva deduzione dinanzi al giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)