Sez. L, Sentenza n. 1321 del 09/03/1981 (Rv. 411923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI - RILEVABILITA DEL CREDITO DI LAVORO DALLE SCRITTURE CONTABILI - INDICAZIONE DELLA FONTE DEL CREDITO - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI - RILEVABILITA DEL CREDITO DI LAVORO DALLE SCRITTURE CONTABILI - INDICAZIONE DELLA FONTE DEL CREDITO - SUFFICIENZA.*
In tema di trasferimento di azienda, agli effetti della disposizione del secondo comma dell'art 2112 cod civ, e necessario, quanto meno, che dalle scritture contabili risulti la fonte del credito, anche se questo non sia specificamente indicato, bastando che dalla prima sia possibile risalire al secondo. (V 1726/72, mass n 358642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)