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Sez. 3, Sentenza n. 1726 del 29/05/1972 (Rv. 358642 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NEI LIBRI CONTABILI - NECESSITA - NORMATIVA DELL'ART 2560 COD CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358642-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NEI LIBRI CONTABILI - NECESSITA - NORMATIVA DELL'ART 2560 COD CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 2560 cod civ l'iscrizione nei libri contabili obbligatori e un elemento costitutivo della responsabilita dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda. Tale responsabilita, che sussiste in virtu di legge, e imprescindibilmente condizionata all'esistenza di detta iscrizione: soltanto in detta ipotesi, infatti, le passivita dell'azienda non possono ritenersi ignote al relativo acquirente (salva la norma dell'art 2112 cod civ per i crediti dei prestatori di lavori subordinato). La norma dell'art 2560 cod civ ha carattere eccezionale e non la si puo estendere, analogicamente, al caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da altre fonti. (Conf 2158'67, mass n 329306; 211'64; 1303'63; 2153'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)