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Sez. 6, Sentenza n. 1670 del 09/11/1967 Ud. (dep. 14/12/1967) Rv. 106321 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DEL BENEFICIO - GIUDICE COMPETENTE A DISPORLA.*
Stato
decisa il 1967-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106321-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DEL BENEFICIO - GIUDICE COMPETENTE A DISPORLA.*

In caso di pluralita di condanne la Competenza a dichiarare la revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice che ha pronunziato l'ultima sentenza di condanna, anche se non sia quello che giudico il reato concretante la condizione di revoca. (Conf 105206, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)