Sez. 2, Ordinanza n. 1500 del 11/04/1967 Cc. (dep. 18/08/1967) Rv. 105206 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA PER NUOVA CONDANNA - GIUDICE COMPETENTE.*
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA PER NUOVA CONDANNA - GIUDICE COMPETENTE.*
La Competenza alla revoca della sospensione condizionale della pena a causa di una condanna posteriore spetta non al giudice che abbia disposto il detto beneficio, ma a quello dell'esecuzione dell'ultima condanna in senso assoluto, anche se le condizioni della revoca sono state realizzate da una condanna precedente. (Conf 101179, V 102585, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)