Sez. 1, Sentenza n. 5861 del 22/04/2002 (Rv. 553932 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione - Modificazione - Istanza - Presupposti - Passaggio in giudicato di tale sentenza al momento dell'istanza - Sussistenza - Necessità - Avvenuta proposizione dell'appello - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ
È improponibile la domanda di revisione delle condizioni della separazione introdotta, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto. Ai fini dell'applicazione di tale principio resta irrilevante la circostanza che sia stato o meno proposto l'appello avverso la sentenza di separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)