Sez. U, Sentenza n. 8389 del 27/07/1993 (Rv. 483334 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Modificabilità | Provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione - Modificazione - Istanza - Presupposti - Passaggio in giudicato di tale sentenza al momento della domanda - Sussistenza - Necessità.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Modificabilità
Ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., anche successivamente alle modificazioni introdotte dalla legge 29 luglio 1988, n. 331, la facoltà dei coniugi separati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 29/07/1988 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)