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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023 (Rv. 668487 - 02)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Terreni con destinazione urbana - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Qualificazione formale come terreni agricoli - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668487-02

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'art. 8 della l. n. 590 del 1965 deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla prelazione agraria i terreni cui gli strumenti urbanistici, anche in corso di approvazione, riconoscano una destinazione urbana, prevedendone un'edificabilità maggiore di quella per le zone agricole; tale destinazione prevale sulla qualificazione formale di tali terreni come agricoli.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)