Sez. 3 - , Sentenza n. 20910 del 17/10/2016 (Rv. 642931 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Terreni con destinazione diversa da quella agricola - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di ex maso chiuso.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'art. 8 della l. n. 590 del 1965 deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione sia da considerare urbana, in contrapposizione a quella agricola, atteso che, una volta assegnata ad una certa zona una edificabilità maggiore di quella considerata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell'agricoltura, si è per ciò stesso in presenza di una zona sottratta al retratto in favore dei coltivatori diretti. (Nella specie, si trattava di un terreno - facente parte in origine di un ex "maso chiuso", dal quale era stato successivamente separato, perdendo così la sua originaria destinazione agricola - per il quale, pur in assenza di un piano regolatore, era stata rilasciata una concessione edilizia, evenienza comunque implicante una valutazione positiva di compatibilità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)