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Sez. 3 - , Sentenza n. 15561 del 03/12/2019 Ud. (dep. 21/05/2020) Rv. 278837 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE | Caccia con mezzi vietati - Uccellagione – Distinzione – Criterio.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278837-01

CACCIA - UCCELLAGIONE

Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l'utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo "sep", posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo).

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 157 art. 2, Legge 10/02/1992 num. 157 art. 3 CORTE COST., Legge 10/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)