Sez. 3, Sentenza n. 7861 del 12/01/2016 Ud. (dep. 26/02/2016) Rv. 266278 - 01
CACCIA - UCCELLAGIONE | Predisposizione dei mezzi idonei alla cattura - Integrazione del reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - Sussistenza - Effettiva cattura di animali - Irrilevanza.
CACCIA - UCCELLAGIONE
Il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 12, Legge 11/02/1992 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)