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Sez. L, Sentenza n. 22836 del 07/08/2025 (Rv. 676189-02)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Previdenza forense - Pensione di vecchiaia - Redditi rilevanti - Contribuzione "effettiva" - Applicazione di coefficiente rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676189-02

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 576/80, sono quelli rispetto ai quali è stato effettivamente versato il relativo contributo, con la conseguenza che, se per il relativo conteggio è stato applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello corretto, deve tenersi conto dei redditi determinati in base al minor coefficiente di rivalutazione applicato, anziché secondo quello maggiore da considerare.

Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)