Sez. L, Sentenza n. 22836 del 07/08/2025 (Rv. 676189-02)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Previdenza forense - Pensione di vecchiaia - Redditi rilevanti - Contribuzione "effettiva" - Applicazione di coefficiente rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 576/80, sono quelli rispetto ai quali è stato effettivamente versato il relativo contributo, con la conseguenza che, se per il relativo conteggio è stato applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello corretto, deve tenersi conto dei redditi determinati in base al minor coefficiente di rivalutazione applicato, anziché secondo quello maggiore da considerare.
Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)