Sez. L - , Sentenza n. 15643 del 14/06/2018 (Rv. 649345 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa di previdenza per geometri liberi professionisti - Pensione di vecchiaia – Anzianità contributiva - Annualità non coperte da contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In materia di pensione di vecchiaia dei geometri, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva, e vanno inseriti nel calcolo della stessa, in quanto l'aggettivo "effettiva", di cui all'art. 2 della l. n. 773 del 1982, che non è sinonimo di "integrale", si riferisce alla contribuzione, senza alcun riferimento alla misura della stessa, sancendo la commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2116, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)