Sez. 6, Ordinanza n. 638 del 06/06/1972 Cc. (dep. 03/11/1972) Rv. 122262 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - CONSEGNA DELLA COPIA A PERSONA COABITANTE - RELAZIONE - IN GENERE - NON RILEVABILITA DI UN RAPPORTO DI CONVIVENZA - NULLITA - NATURA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - CONSEGNA DELLA COPIA A PERSONA COABITANTE - RELAZIONE - IN GENERE - NON RILEVABILITA DI UN RAPPORTO DI CONVIVENZA - NULLITA - NATURA.*
I terminì coabitazionè è convivenzà designano, dal punto di vista giuridico, situazioni e rapporti diversi, in quanto mentre la convivenza implica una comunione di vita con carattere di continuita, riscontrabile in un rapporto di parentela, di affinita o di lavoro, la coabitazione e una relazione, puramente occasionale e transeunte, fra due persone e non implica alcun legame fra di esse se non quello, del tutto contingente, di abitare nello stesso luogo. Pertanto, poiche l'art 169 cod proc pen richiede che, in assenza del destinatario, l'atto da notificare sia consegnato a persona con lui convivente, qualora esso venga consegnato, invece, a persona qualificatasi coabitante e non vi siano nella relazione dell'ufficiale giudiziario elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di convivenza, nel senso sopraindicato, la notifica deve ritenersi affetta da nullita assoluta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 179, Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)