Sez. 2, Sentenza n. 1181 del 09/03/1985 Cc. (dep. 01/04/1985) Rv. 168571 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - COABITAZIONE - NOZIONE - EQUIVALENZA AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DI CUI ALLO ART. 169 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: NULLITÀ DELLA NOTIFICA A COABITANTE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - COABITAZIONE - NOZIONE - EQUIVALENZA AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DI CUI ALLO ART. 169 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: NULLITÀ DELLA NOTIFICA A COABITANTE.*
In tema di ritualità della notificazione all'imputato non detenuto, di cui all'art. 169 cod. proc. pen., non è consentito ricondurre il concetto di "coabitazione", che per le sue connotazioni si caratterizza come rapporto del tutto contingente, determinato dalla occasionale dimora di due persone nello stesso luogo, in quello di "convivenza", che implica una comunanza di vita tra due soggetti caratterizzata da rapporti qualificati per l'esistenza tra di loro di vincoli, di natura familiare o da relazioni di colleganza o di prestazione d'opera, in forza dei quali il consegnatario possa ritenersi autorizzato a ricevere gli Atti destinati all'imputato nella di lui assenza. (fattispecie relativa a ritenuta nullità della notifica a persona coabitante). (Conf mass n 122262; (Conf mass n 130822).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)