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Sez. 2, Sentenza n. 22133 del 19/02/2013 Ud. (dep. 23/05/2013) Rv. 255933 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Valutazione della grossolanità della contraffazione - Criteri.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255933-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la pubblica fede, pertanto la valutazione della grossolanità della falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)