Sez. 2, Sentenza n. 39863 del 02/10/2001 Ud. (dep. 08/11/2001) Rv. 220236 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Vendita di prodotti con segni falsi - Particolari condizioni di vendita - Configurabilità della falsificazione c.d. "grossolana" - Esclusione - Rilevanza della contraffazione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)